DATA
14/11/2014

FATTO

Il Gip di Roma, condividendo le numerose ragioni indicate dalla difesa a sostegno della innocenza del proprio assistito, con riferimento alla impossibilità di stabilire che egli – e non altri – avesse di fatto ceduto la sostanza stupefacente, e che tale sostanza fosse stata la causa effettiva del decesso della vitima, ha prosciolto M.M. all’esito dell’udienza preliminare, in corretta applicazione del disposto normativo di cui all’art. 425, comma 3, c.p.p..