ANNO
2013
FATTO
Il G.O.A. della Guardia di Finanza svolge un'importante attività di indagine tesa a smascherare un grosso traffico di sostanza stupefacente operato da un'importante associazione a delinquere fra la Colombia e l'Italia. L'attività di indagine consta principalmente di intercettazioni telefoniche, autorizzate in forza di decreti di dubbia legittimità.
QUESTIONE
La motivazione dei decreti di intercettazione operata "per relationem", ossia mendiante il mero rinvio ai contenuti degli atti di Polizia Giudiziaria, è adeguata? Quali sono le conseguenze della nullità dei decreti di intercettazione per insufficienza della motivazione?
RISPOSTA
Il Tribunale - conformemente alla giurisprudenza della Cassazione e accogliendo le tesi difensive sostenute dagli Avv. Pasquale e Gianluca Ciampa - ha dichiarato l'illegittimità di tutti i decreti autorizzativi delle operazioni di intercettazione per insufficienza della motivazione "per relationem". La conseguenza è stata l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, venuti meno i quali è stata inevitabile l'assoluzione degli imputati.