ANNO
2014

FATTO
Nel corso delle indagini per una rapina in banca gli inquirenti ritengono di poter riconoscere in A.G. uno dei rapinatori, ripresi dal sistema di videosorveglianza, benchè la qualità delle immagini fosse mediocre. I testimoni oculari, successivamente interrogati, ravvisavano una somiglianza fra A.G. e il rapinatore.

QUESTIONE
Gli agenti di polizia possono correttamente formulare loro personali valutazioni sui fotogrammi che riproducono i rapinatori e con quale valore probatorio? Che valore hanno le individuazioni fotografiche, qualora il testimone oculare si sia espresso in termini di mera somiglianza?

RISPOSTA
Gli agenti di polizia giudiziaria sono testimoni e come tali non possono esprimere apprezzamenti personali: dunque non possono utilmente affermare che "secondo loro" il rapinatore ripreso nei filmati di sorveglianza è l'imputato (tale valutazione, invece, può essere legittimamente svolta solamente da parte di un consulente tecnico). Quanto alla mera "somiglianza" affermata dai testimoni oculari, trattasi di prova inidonea a fondare la condanna. Per questi motivi, in accoglimento delle tesi sostenute dall'Avv. Gianluca Ciampa, il Tribunale ha assolto l'imputato per non aver commesso il fatto.